
Nell’eventualità di un trasferimento all’estero, per una opportunità di carriera o per studio, ti avranno sicuramente richiesto l’inoltro della documentazione necessaria. I documenti che non sono redatti nella lingua del paese di trasferimento dovranno essere tradotti da un traduttore ufficiale.
Le procedure di asseverazione o certificazione di traduzioni sono diversi da paese a paese. In alcuni paesi è unicamente il traduttore professionale che svolge la certificazione, senza bisogno del timbro di un ufficiale giudiziario. In altri paesi, come l’Italia, l’asseverazione si svolge in tribunale, e consiste nella sottoscrizione da parte del traduttore di una dichiarazione giurata di autenticità (o verbale di giuramento) che viene a sua volta firmata e timbrata da un funzionario giudiziario (o notaio). Per questo motivo, a seconda della destinazione d’uso, potrebbe essere necessaria una traduzione asseverata in tribunale, oppure una traduzione certificata soltanto dal traduttore (con Certificato di Accuratezza della Traduzione), firmata e timbrata e recante i dati di contatto del traduttore. Se l’ufficio di destinazione non specifica alcuna necessità di asseverazione in tribunale è sufficiente una traduzione certificata solo dal traduttore. La richiesta di una traduzione giurata o certificata dipende dai singoli casi, dal tipo di documento da tradurre e dalla destinazione d’uso della traduzione.
Legalizzazione per l’estero
Spesso per i documenti pubblici da spedire ad un ufficio estero viene richiesta la legalizzazione (o Apostille, a seconda del paese di riferimento). Il timbro di legalizzazione o Apostille è un timbro riconosciuto dal diritto internazionale che serve ad autenticare all’estero la firma e la qualifica del funzionario che ha firmato e timbrato il documento.
Il timbro di legalizzazione dei documenti emessi in Italia per l’estero viene apposto in Prefettura, ad eccezione dei documenti rilasciati da uffici giudiziari (come le traduzioni giurate o i certificati penali), che invece vengono legalizzati presso l’Ufficio Legalizzazioni della Procura della Repubblica.
In virtù della sottoscrizione di alcune convenzioni, come la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, i documenti emessi in un paese aderente sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione, sia da legalizzazione standard che da Apostille, quando destinati ad un altro paese aderente, e tali paesi sono la Francia, il Belgio, l’Austria, la Danimarca, l’Italia, l’Irlanda e la Lettonia.
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